IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti  del  procedimento  penale  a  carico  di  Ouakili
Hamadi, nato in Marocco  il  2  marzo  1979,  arrestato  in  data  28
dicembre 2010 e quindi presentato al dibattimento  per  la  convalida
dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo in ordine ai
reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p.; 14 comma 5-ter - oggi
modificato in 14 comma 5-quater - d.lgs. n. 286/1998; 110,  624,  625
n. 2 c.p.; 
    Considerato che la norma di cui all'art. 14 comma 5-quater d.lgs.
n. 286/1998, come integrata alla  luce  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 359/2010, sanziona con la pena della reclusione  da
uno a cinque anni lo straniero destinatario di  un  nuovo  ordine  di
allontanamento che senza giustificato motivo continua a permanere nel
territorio dello Stato; 
    Premesso che la predetta norma appare in insanabile contrasto con
i principi informatori della direttiva 2008/115/CE  recante  norme  e
procedure comuni applicabili  negli  Stati  membri  al  rimpatrio  di
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; 
    Invero la citata direttiva prevede che il rimpatrio sia  eseguito
mediante partenza volontaria entro un termine congruo compreso tra  i
sette e i trenta giorni, con possibilita' di  deroga  in  ipotesi  di
rischio di fuga o di manifestamente infondata o  fraudolenta  istanza
di permesso di soggiorno o di pericolo per  l'ordine  pubblico  (art.
7), e possibilita' di trattenimento  finalizzato  all'esecuzione  del
rimpatrio, in particolare in ipotesi di rischio di  fuga  o  condotta
tesa ad ostacolare la preparazione del rimpatrio,  da  effettuare  di
norma  in  un  apposito  centro   di   permanenza   temporanea,   con
possibilita' di sistemazione in un istituto penitenziario  purche'  i
trattenuti siano tenuti separati dai detenuti  ordinari,  e  comunque
per massimo sei mesi prorogabili di altri dodici  mesi  (artt.  15  e
16); 
    Diversamente,  gli  artt.  13  e  14  del  d.lgs.   n.   286/1998
stabiliscono che il rimpatrio  avvenga  in  via  principale  mediante
respingimento  o  allontanamento  coattivo  e  in   via   doppiamente
subordinata - nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 14 comma
1 e, comunque, in caso  di  impossibilita'  di  trattenimento  in  un
centro  di  permanenza  o  di  infruttuoso  decorso  del  termine  di
trattenimento - mediante partenza volontaria entro il  termine  fisso
di cinque giorni, la cui omissione integra  un  delitto  per  cui  e'
previsto l'arresto obbligatorio e la pena  della  reclusione  fino  a
quattro anni, ovvero, in caso di perdurata permanenza nel  territorio
nazionale  nonostante   l'emissione   di   un   secondo   ordine   di
allontanamento - come nel caso che qui ricorre - fino a cinque anni; 
    Ritenuto,  in  sintesi  e  per  quanto  qui  interessa,  che   la
limitazione della liberta' personale sino ad un massimo di quattro  o
cinque anni prevista quale sanzione per l'inottemperanza  dell'ordine
di effettuare la partenza  volontaria  prevista  dall'art.  14  comma
5-ter e (a fortiori) quater sia, da un  lato,  non  conforme  in  se'
stessa alla direttiva, essendo essa connotata dal fine remunerativo o
al piu' generai-preventivo ma non  certo  dal  fine  di  eseguire  il
rimpatrio nel caso concreto, e dall'altro sproporzionata nel  quantum
avuto riguardo al tempo  massimo  previsto  dalla  direttiva  per  il
trattenimento dello straniero; 
    Considerato, in particolare, che non pare  potersi  sostenere  la
teoria secondo  cui  lo  Stato  avrebbe  la  facolta'  di  sanzionare
penalmente qualsiasi condotta di mancata esecuzione  della  decisione
amministrativa che fissa il termine per la partenza obbligatoria,  in
quanto  la  direttiva  non  lascia   margine   per   tale   facolta',
contemplando essa stessa  l'ipotesi  di  trattenimento  anche  in  un
istituto penitenziario per un tempo massimo quantificato nella misura
di diciotto mesi, evidentemente  ritenuto  accettabile  in  relazione
all'interesse  dello  Stato  al  rimpatrio,   e   che   pertanto   la
configurabilita' di un'autonoma fattispecie di reato che,  di  fatto,
prolunghi il  suddetto  tempo  di  detenzione  appare  integrare  una
elusione dei principi informatori della direttiva; 
    Ritenuto che la direttiva in  argomento  non  sia  immediatamente
applicabile  con  l'effetto  di  rendere  automaticamente  non   piu'
applicabile l'art. 14 comma 5-quater d.1gs. n. 286/1998, sol  perche'
non e' avvenuta la ratifica entro il termine del 24 dicembre 2010, in
quanto essa riguarda e  disciplina  direttamente  e  puntualmente  il
procedimento  amministrativo  del  rimpatrio  ma  non   esclude   ne'
individua  con  precisione  e  tassativita'  specifiche  condotte   a
rilevanza penale; 
    Ed invero cio'  di  cui,  nel  caso  di  specie,  si  lamenta  la
contrarieta' rispetto alla normativa  sovranazionale  non  e'  l'atto
amministrativo presupposto alla norma incriminatrice in  argomento  -
peraltro adottato anteriormente al termine di ratifica e, pertanto, a
ben vedere, legittimo - bensi' la attuale configurazione della  norma
incriminatrice di cui all'art. 14 comma 5-quater o, quanto  meno,  la
misura della sanzione penale prevista dalla norma in parola; 
    Ritenuto pertanto che l'art. 14 comma 5-quater d.lgs. n. 286/1998
sia in contrasto con l'art.  117  Cost.  che  impone  allo  Stato  di
adeguarsi nell'esercizio della potesta'  legislativa  all'ordinamento
comunitario; 
    Ritenuta la rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio,
sussistendo  allo  stato  tutti  i  presupposti   previsti   per   la
declaratoria   della   penale   responsabilita'   dell'imputato,   in
particolare: previa condanna passata in giudicato per il reato di cui
all'art. 14 comma 5-ter (come risulta dal certificato del  casellario
in atti); legittimita' del successivo ordine del  Questore  (sotto  i
plurimi  profili  della  motivazione  in  relazione  ai   presupposti
previsti  dall'attuale  sistema  di  rimpatrio  come   sinteticamente
enunciati  nella  premessa  nonche'  della  traduzione  nelle  lingue
previste dall'art.  13  comma  7);  assenza  di  giustificato  motivo
(dedotto dall'imputato  nell'assenza  di  denaro  per  procurarsi  il
titolo di viaggio, ma da ritenere insussistente alla luce  del  costo
del titolo per recarsi nel paese d'origine -  indicato  dallo  stesso
imputato nella non eccessiva somma di 300  euro  -  in  relazione  al
rilevante tempo di permanenza dello stesso in Italia e ai  precedenti
dell'imputato per reati contro il patrimonio e per  stupefacenti  che
consentono di ritenere che da essi egli tragga  ampie  disponibilita'
economiche);